BresciaPoint Economia Un elenco di altre misure fiscali che potrebbero interessare
Un elenco di altre misure fiscali che potrebbero interessare PDF Stampa E-mail
Mercoledì 13 Gennaio 2010 11:02
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UTILIZZO RITENUTE IRPEF
Con la circolare della Agenzia delle Entrate 56/E del 23.12.2009 è stata concessa la possibilità ai soci di società di persona o associati di studi associati che svolgono l’esercizio di arti e professioni di rinunciare alla parte di ritenute che eccede il debito IRPEF di periodo a favore della società/associazione alla quale appartengono. Tale consenso è espresso dai soci/associati con apposito atto avente data certa (atto notarile, scrittura privata autenticata).
Così facendo la società/associazione potrà compensare in F24 tali ritenute residue rinunciate dai soci/associati.
Si auspicano e quindi si attendono nuovi chiarimenti e delucidazioni in materia.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2009 (ARGOMENTO GIÀ TRATTATO NELLA PRECEDENTE CIRCOLARE DI AGOSTO 2009).
Si ricorda che dal 01.01.2010 a seguito della c.d. “Manovra d’Estate” (DL. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009) la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a euro 10.000,00 annui può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello della di presentazione della dichiarazione annuale IVA (che solitamente è compresa in UNICO e si invia entro il 30.09) o dell’istanza trimestrale IVA.

Inoltre per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a euro 15.000,00 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte del commercialista.
Al fine di permettere alla Amministrazione finanziaria di monitorare tali compensazioni i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ovvero Entatel o Fisconline.
Qualora il credito IVA sia di importo pari o inferiore a euro 10.000,00 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono previste le consuete regole e il modello F24 può essere trasmesso anche  utilizzando lo strumento home banking e/o remote banking.
Nessuna limitazioni per le c.d. compensazioni interne (IVA da IVA).

CAMBIA L’IVA SUI SERVIZI NELLA UE E NUOVI OBBLIGHI INTRASTAT
La circolare della Agenzia delle Entrate 58/E del 31.12.2009 ha fornito le prime istruzioni che consentono di far fronte all’incertezza legislativa dovuta al mancato recepimento nella legislazione nazionale delle norme comunitarie (Direttiva 2008/8/CE, 2008/9/CE, e 2008/117/CE) relative al “VAT package 2008”.
Pertanto dal 01.01.2010 la territorialità delle prestazioni di servizi seguirà le nuove regole comunitarie che prevedono una differenziazione in relazione alla natura del committente come segue.
Per le prestazioni di servizio generiche rese nei confronti di:

  • soggetti passivi d’imposta (soggetti IVA), la tassazione ad IVA avverrà nel paese dove è stabilito il  committente; se comunitario assoggetterà a IVA nel suo paese la prestazione attraverso il meccanismo del reverse – charge; se extracomunitario rispetterà le regole vigenti nel suo stato;
  • soggetti privati (consumatore finale): la tassazione ad IVA avverrà nel Paese dove è stabilito il prestatore del servizio.

Oltre a quanto sopra la nuova regola comunitaria si estende alle seguenti prestazioni di servizio specifiche:

  • prestazioni di trasporto di beni relative a trasporti nazionali, intracomunitari e internazionali;
  • prestazioni accessorie ai trasporti (carico, scarico e trasbordo merci);
  • prestazioni su beni mobili materiali;
  • prestazioni di intermediazione;
  • locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
  • prestazioni di servizio già disciplinate dall’art. 7 quarto comma lettera d) dell’IVA (contratti di locazione anche finanziaria, noleggio, prestazioni pubblicitarie, consulenza, servizi di telecomunicazione, ….) indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate;

Pertanto le prestazioni di servizi sopra elencate rese a soggetti passivi stabili in altri Stati UE o extra UE sono da considerarsi fuori del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del requisito della territorialità.
Il soggetto passivo – committente assoggetterà ad IVA con l’applicazione del reverse – charge nel proprio paese di appartenenza.
Si segnala inoltre che le direttive Comunitarie confermano alcune deroghe oggettive, già esistenti nella normativa precedente, alle quali si aggiungono nuove deroghe soggettive.

Le prime sono le prestazioni di servizi relative a beni immobili, trasporto di passeggeri, ristorazione e catering, locazione e breve termine di mezzi di trasporto, manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, che si considerano effettuate nel territorio dello stato quando sono ivi materialmente svolte.
Le seconde derogano invece alla regola generale e sono soggette ad IVA in Italia solo se il committente è un consumatore finale: quali intermediazione quando l’operazione sottostante è svolta in Italia; trasporto di beni in proporzione alla distanza percorsa in Italia; perizie e prestazioni di lavorazione su beni mobili materiali, ……………….
Inoltre sempre dal 01.01.2010 gli operatori dovranno presentare i modelli Intrastat, solo in forma telematica, oltre che in relazione al movimento delle merci anche per le prestazioni di servizio rese o ricevute da un partner commerciale.
Al momento e sempre a seguito del mancato recepimento nella legislazione nazionale delle norme comunitarie gli operatori nazionali sono obbligati a presentare i modelli,  solo in forma telematica, con cadenza mensile a prescindere dal volume d’affari, quindi prossima scadenza 19.02.2010.
Notizie ultime sembrano posticipare gli obblighi tematici dei nuovi modelli intrastat a partire dal 01.04.2010, quindi per il mese di gennaio e febbraio 2010 agli operatori sarà data la facoltà di continuare ad effettuare il deposito agli uffici delle Dogane solo su supporto informatico (floppy disk) concesso  
Si auspicano e quindi si attendono nuovi chiarimenti e delucidazioni in materia.

Altro:

Alcune misure della finanziaria 2010

Decreto Milleproroghe

Ultimo aggiornamento Domenica 27 Giugno 2010 06:10
 


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